Il cittadino può soggiornare all'estero per MOTIVI TURISTICI O MOTIVI DI LAVORO.

MOTIVI TURISTICI

A)
- in Stati dell'Unione Europea (AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO,CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA (Isole di Guadalupa, Guayana Francese, Martinica, Reunuion), GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO (Azzorre e Madeira), REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.
- in Paesi dello Spazio Economico Europeo (ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN)
- in Svizzera  (non è paese UE ma si applica la stessa normativa e modulistica dei Paesi UE)

Per ricevere assistenza  occorre essere in possesso della TEAM(Tessera Europea di Assicurazione Malattia). Il cittadino si reca direttamente nello Stato di temporaneo soggiorno senza dover espletare altre formalità’. In caso di  necessità presenterà la TEAM direttamente al prestatore di cure.

Qualora il cittadino sia sprovvisto della TEAM e  solo per i  seguenti motivi:
furto – smarrimento  - partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere una tessera, si reca al Punto dello  Sportello Unico Distrettuale di residenza o di domicilio (qualora abbia effettuato  la scelta del medico) per richiedere l’emissione del Certificato Sostitutivo Provvisorio  la cui validità non potrà superare i 30 giorni.
Per i minori la richiesta di emissione del Certificato Sostitutivo Provvisorio  deve essere effettuata dai genitori.

AVVERTENZE:
NB= Alle persone in trattamento emodialitico o ossigenoterapia è opportuno  ricordare la assoluta necessità di accertare preventivamente le modalità da seguire per ottenere le prestazioni nel Paese di temporaneo soggiorno, nonché la disponibilità effettiva del Presidio in questione.

LA TESSERA SANITARIA EUROPEA E IL CERTIFICATO SOSTITUTIVO PROVVISORIO 

Consentono all’assicurato di ottenere tutte le prestazioni sanitarie che si rendono necessarie sotto il profilo medico,nel corso di un temporaneo soggiorno nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto tuttavia della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno.
Le prestazioni sanitarie che si ricevono sono quelle previste dalla legislazione del paese di temporaneo soggiorno  e possono pertanto differenziarsi dalle prestazioni alle quali il cittadino italiano ha diritto in Italia.
L’equiparazione ai cittadini del Paese di temporaneo soggiorno comporta oltre al godimento degli stessi diritti, anche l’assoggettamento degli obblighi che la legislazione straniera vigente prevede (es. pagamento ticket su rette di degenza o su visite,ecc.).

Se nel corso di un temporaneo soggiorno il cittadino non ha presentato la TEAM (Certificato sostitutivo Provvisorio), l'Istituzione Sanitaria Estera  richiederà il pagamento delle spese. Una volta rientrato in Italia il cittadino potrà chiedere il rimborso presso lo Sportello Unico del Distretto di Residenza.
E' bene ricordare che in alcuni Paesi (es. Francia e Svizzera) il pagamento delle prestazioni può essere richiesto  anche se in possesso della TEAM.
In tal caso è possibile rivolgersi direttamente alla competente istituzione Francese (CPAM) o Svizzera (LAMAL) per richiedere il rimborso.

B)
in Stati con cui l'Italia ha sottoscritto una convenzione Bilaterale
Con alcuni Paesi: Argentina,Australia,Bosnia-Erzegovina, Brasile,Capoverde (attualmente sospesa) Città del Vaticano e Santa Sede, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Tunisia, sono in vigore Accordi di Sicurezza Sociale  limitatamente  alle cure urgenti.
Per ottenere l'Attestato di Copertura il cittadino presenta richiesta allo Sportello Unico del Distretto di Residenza  unitamente all' Autocertificazione del  possesso dei  requisiti richiesti dagli Accordi.
Se il cittadino è sprovvisto dell'attestato e ha pagato direttamente le prestazioni sanitarie ricevute, non potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute al rientro in Italia.

C)
in Paesi con cui non è prevista alcuna Convenzione.
Nei Paesi extra U.E. o  non convenzionati  con l'Italia i cittadini sono tenuti a pagare in proprio le spese mediche senza alcuna possibilità di rimborso al rientro in Italia, fatta salva la detraibilità prevista dalla legge in sede di dichiarazione dei redditi.
E' pertanto consigliato munirsi di adeguata copertura sanitaria mediante la stipula di polizza privata.

MOTIVI LAVORO

Il lavoratore iscritto al Servizio Sanitario Nazionale che si trasferisce temporaneamente all'estero per motivi di lavoro (per l'elenco completo delle tipologie degli aventi diritto rivolgersi allo Sportello Unico del Distretto di Residenza), può ricevere nel Paese in cui soggiorna le prestazioni sanitarie medicalmente  necessarie.

A) Nei Paesi della Unione Europea (AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA (Isole di Guadalupa, Guayana Francese, Martinica, Reunuion), GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO (Azzorre e Madeira), REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA), dello Spazio Economico Europeo (ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN), o in Svizzera (non è un paese UE ma si applica la stessa normativa e modulistica dei Paesi UE).
E' sufficiente che porti con sé la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) o il Certificato sostitutivo provvisorio (qualora sprovvisto della TEAM ed esclusivamente in caso di furto – perdita - partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la TEAM) rilasciato dallo Sportello Unico del Distretto di residenza e  la cui validità non potrà superare i 30 giorni.

Nel caso trasferisca  la propria residenza/domicilio dovrà richiedere al Distretto di Residenza – Ufficio Estero, prima di partire , l'apposito Modello S1( ex E106),  per sé e per i propri familiari a carico, che lo seguono, CHE HA VALIDITA' ANNUALE ed è rinnovabile per l'intera durata del distacco.

Per il rilascio di detto modello occorre presentare il Modello A1, emesso dall'Istituto Previdenziale presso il quale il lavoratore ha la propria posizione lavorativa.

CASI   PARTICOLARI

Lavoratore comunitario residente in uno stato dell’U.E. diverso da quello competente (1):
Il Modello S1 verrà rilasciato dall'Azienda USL di domicilio del datore di lavoro (2) con le limitazioni temporali previste per il lavoratore distaccato ma non con le stesse modalità.
Il punto dello Sportello Unico Distrettuale potrà rilasciare il Modello S1 dopo aver acquisito agli atti una dichiarazione del datore di lavoro, attestante il tipo di rapporto intercorrente e la indicazione della presumibile durata (ove a termine) del medesimo.
I dipendenti pubblici dovranno, inoltre, esibire autorizzazione dell'Ente a risiedere al di fuori del territorio nazionale.
In caso di rientro temporaneo del cittadino, l'Azienda USL che, a suo tempo, ha emesso il Modello S1(ex 106) provvederà a certificare con apposito attestato, il diritto alle prestazioni sanitarie garantite dal Servizio Sanitario Nazionale per il periodo di permanenza in Italia. Il certificato potrà essere utilizzato su tutto il territorio nazionale, con il sistema delle visite occasionali.

(1) intendendosi per paese competente quello dove il lavoratore ha la copertura sanitaria
(2) intendendosi per domicilio del datore di lavoro, quello dove il lavoratore presta la sua opera

B) Nei Paesi che non fanno parte della U.E. ma con i quali sono in vigore Accordi Bilaterali (Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capoverde (attualmente sospesa), Città del Vaticano e Santa Sede, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Tunisia) lo Sportello Unico del Distretto di Residenza, rilascia i corrispettivi modelli di copertura assicurativa.

C) Nei Paesi non Convenzionati con l'Italia, i lavoratori possono usufruire della copertura sanitaria in forma indiretta, cioè sono tenuti ad anticipare le spese e possono successivamente chiedere  il rimborso attraverso i Consolati, le Ambasciate, al Ministero della Salute e alla Azienda USL.
Per la copertura occorre richiedere  al Distretto di residenza il modello (ex D.P.R. 618/80), presentando:
- Se lavoratore dipendente:
- attestazione del datore di lavoro da riportare  sul modello,con indicazione dello Stato estero  presso cui il lavoratore presterà la propria attività e la durata di tale permanenza.

- Se lavoratore autonomo:
 - deve rilasciare certificazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che è iscritto in elenchi o albi o, in ogni caso, la  qualifica professionale e che risulta essere  in regola con il versamento dei contributi relativi alla propria attività in sede di denuncia IRPEF.
Inoltre dovrà allegare documentazione (contratto, ecc.) attestante l’attività lavorativa che verrà svolta all’estero.

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