A tutti i fornitori della Azienda USL dì Ferrara dotati di Partita Iva italiana

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008).
In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015, le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, emesse nei nostri confronti potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato fattura elettronica XML" del citato DM.
Pertanto, i Fornitori delle Aziende Sanitarie Pubbliche titolari di partita IVA, dovranno inviare obbligatoriamente la fattura, o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, a decorrere dal termine di tre mesi da tale data l'Azienda non potrà più accettare fatture antecedenti al 31 marzo 2015 emesse in forma cartacea.
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo http://www.fatturapa.gov.it.
Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate alla presente Azienda devono fare riferimento al seguente:

Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod fiscale del servizi zio di FE: 01295960387
Codice Univoco Ufficio: UFTPUJ
Codice IPA: ausl_fe

La ricezione delle fatture avverrà attraverso l'intermediazione della Regione Emilia Romagna (Notier) con il Sistema di Interscambio SDI.
In questa fase, fino alla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, verranno respinte TUTTE le fatture elettroniche.

SPECIFICHE TECNICHE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare obbligatoriamente:
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
- Il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare DGSISS 00031341-P-19/02/2016, hanno fornito le indicazioni operative per le modalità di compilazione della sezione dedicata delle fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici.  Per le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del S.S.N., la legge 6 agosto 2015 n. 125 ha previsto infatti  l’obbligatorietà di  inserimento, nelle fatture elettroniche, delle informazioni identificative dei dispositivi medici, di cui al decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009,per consentire la tracciabilità di tali tipologie.
La mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura.

Inoltre per tutte le forniture di beni o servizi con ordine informatizzato preventivo, i campi relativi a “DatiOrdineAcquisto” dovranno essere compilati indicando il numero ordine da noi comunicato in sede di ordine.

Successivamente per gestire eventuali eccezioni verranno comunicate ulteriori specifiche che potranno essere concordate con gli uffici gestori dell'Azienda in fase di contratto o convenzionamento.

CODICE FISCALE AUSL DI FERRARA

Nel campo 1.4.1.2 va riportato il codice fiscale dell'AUSL di Ferrara (01295960387) ai sensi dell'art 21 comma 2 lettera f) del DPR 633/72 in quanto la quasi totalità delle fatture elettroniche riguardano l'attività non commerciale dell'AUSL.
Anche per l'attività commerciale il codice fiscale va indicato, altrimenti la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti del Ministero dell'Economia e delle Finanze non viene correttamente alimentata.

CIG E CUP

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare:

  • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010 (campo 2.1.2.7 nel formato FatturaPA);
  • Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico (campo 2.1.2.7.6).

ESCLUSIONE BOLLO PER GLI ENTI DI CUI ALL'ART 27 BIS ALL. B DPR 642/72

Nelle richieste di pagamento elettroniche, non soggette a bollo in quanto emesse dagli enti previsti dalla normativa in oggetto (es.: ONLUS),  nel campo causale (2.1.1.11) va aggiunta la dicitura  "Doc. non soggetto a bollo in quanto  emesso da _______, ex art 27 bis all. B DPR 642/72".

BOLLO

Nelle fatture elettroniche soggette a bollo va compilato obbligatoriamente il blocco 2.1.1.6.
L'importo  dovrà essere versato dal fornitore entro 120 dalla chiusura dell'esercizio ai sensi del D.M.  Ministero dell'economia e delle finanze del 17/06/2014.
Il bollo può essere addebitato all'AUSL compilando una riga di dettaglio nel blocco 2.2.1; la natura del bollo da riportare nel campo 2.2.1.14 e nel campo 2.2.2.2 è "N1" - escluse ex art. 15.
Nelle richieste di pagamento elettroniche, non soggette a bollo in quanto riferite ad operazioni per le quali l'IVA è stata versata con il registro dei corrispettivi,  nel campo causale va aggiunta la dicitura  "Doc. non soggetto a bollo in quano  emesso in relazione al pag. di corrisp.di operazioni soggette IVA, ex art 6 all. B DPR 642/72".

RICHIESTA DI PAGAMENTO DI PRESTAZIONI CON IVA PAGATA COL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

Nelle richieste di pagamento elettroniche, non soggette a bollo in quanto riferite ad operazioni per le quali l'IVA è stata versata con il registro dei corrispettivi,  nel campo causale (2.1.1.11) va aggiunta la dicitura  "Doc. non soggetto a bollo in quanto  emesso in relazione al pag. di corrisp.di operazioni soggette IVA, ex art 6 all. B DPR 642/72".

I dati di esclusione dall' IVA vanno riportati nei seguenti campi:

  • nei campi 2.2.1.14 e 2.2.2.2 va indicato: n2,
  • nel campo 2.2.2.8 va indicato: Fuori campo IVA art 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72.

CAUSE DI RIFIUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA:

Si riportano di seguito, le principali cause di rifiuto della fattura:

  • Fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
  • Omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
  • Omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  • Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
  • Mancata o errata indicazione del numero d'ordine o del riferimento amministrazione se l'indicazione è prevista contrattualmente

SPLIT PAYMENT

A seguito delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Il meccanismo si applica a tutte le operazioni fatturate a partire dal 1°gennaio 2015, ad esclusione delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, delle fatture estere e delle fatture sottoposte a "reverse charge".

Per quanto concerne la compilazione della fattura elettronica, le fatture soggette a split payment dovranno avere la lettera "S" nel campo 2.2.2.7 e la descrizione "Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72" nel campo 2.2.2.8.
Ai sensi della nuova normativa, la Pubblica Amministrazione che riceve la fattura, erogherà il solo corrispettivo al netto dell'Iva, versando l'imposta direttamente all'erario.

Le fatture omaggio soggette ad IVA dovranno riportare esplicitamente nella Causale (campo 2.1.1.11)  l'indicazione che l'IVA è stata versata dal fornitore e di conseguenza non dovrà essere riportata la lettera S nel campo 2.2.2.7.
In alternativa il fornitore deve autorizzare l'AUSL a versare l'IVA e a riaddebitarla al fornitore stesso. 

REVERSE CHARGE

L’applicazione del meccanismo dell’ “Inversione Contabile” previsto dell’ Art. 17 del DPR 633/1972 quinto  e sesto comma è applicabile limitatamente all’attività commerciale posta in essere dall’Azienda USL; pertanto:

non dovrà essere utilizzato per tutte le fatture inerenti l’attività istituzionale dell’Ente


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