Si informa che, come previsto dall'articolo 21 del D. Lgs. 151/2015, dal 23 dicembre 2015 è abolito l'obbligo di tenuta (e conseguentemente di vidimazione) del registro infortuni.

art 21  D. Lgs. 151/2015 Semplificazioni in materia di adempimenti formali corcernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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comma 4) a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni. (data applicativa 23 dicembre 2015)

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