I venditori di prodotti fitosanitari sono tenuti a comunicare al Ministero delle politiche agricole – Servizio Informativo Agricolo Nazionale i dati di vendita dei prodotti fitosanitari entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare.

Al fine di raccogliere i dati di vendita da trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole il venditore deve tenere un registro in cui annotare i dati dei prodotti venduti (nome e quantitativo), la data di vendita e gli estremi del Patentino dell’acquirente nonchè i dati cumulativi mensili dei quantitativi venduti in autocertificazione agli utilizzatori non professionali.
Per i prodotti fitosanitari venduti agli utilizzatori non professionali il venditore dovrà identificare l’acquirente attraverso il nome, cognome, indirizzo e codice fiscale accertandosi della maggiore età dello stesso.

L’utilizzatore rilascerà una dichiarazione firmata al venditore, specificando che utilizzerà i prodotti per scopi non professionali.

Tale registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, ad esempio utilizzando il programma per le fatture e le bolle commerciali.
Va tenuto anche un registro degli acquisti, (anche questo può essere informatico) in cui sia riportato:

  • il nome del prodotto
  • il numero di registrazione,
  • i quantitativi del prodotto fitosanitario o del coadiuvante,
  • il nome dell’impresa produttrice
  • la data di arrivo della merce

I dati possono essere comunicati al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea esclusivamente tramite il portale SIAN, il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo che assicura lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC – Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

Ultimo aggiornamento: 03 aprile 2025, 14:10