Tabaccherie e affini
adempimenti di legge a cui attenersi al fine del Controllo Ufficiale
Le TABACCHERIE e le altre attività che effettuano la vendita di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione (quali esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, EDICOLE, ecc) in quanto esercizi di vendita di “pastigliaggi vari” (ovvero caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili) e di bevande confezionate “non deperibili” comprese le acque minerali sono tenute ad adempiere ai relativi obblighi di legge in materie di SICUREZZA ALIMENTARE (REG.CE.852/2004, REG.CE 178/2002, normativa nazionale e regionale ovvero DGR n.14738/2013).
In particolare le TABACCHERIE ed affini sono tenute a rispettare i seguenti obblighi di legge:
- obbligo di NOTIFICARSI ai sensi dell’art.6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in quanto locale di vendita di alimenti, per consentire la REGISTRAIONE dell’attività da parte dell’Autorità Sanitaria Competente
- obbligo di implementare una PROCEDURA PER LA RINTRACCIABILITA’ (articolo 18 del regolamento (CE) n.178/2002) finalizzata a ritirare o richiamare dal commercio gli alimenti non idonei provvedendo contestualmente ad informare le Autorità Competenti (articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002).
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Ultimo aggiornamento: 03 aprile 2025, 14:10