Per gli operatori del settore alimentare
L'operatore del Settore Alimentare (OSA) che voglia produrre e/o somministrare alimenti senza glutine deve essere adeguatamente e costantemente formato sull'argomento, come sancito dalla Determinazione Regionale n. 3642 del 16/03/2018.
Sintesi degli adempimenti normativi e Determinazione Regionale n.3642 del 16/03/2018:
La produzione degli alimenti di cui si dichiara l’assenza di glutine (minore di 20 ppm in conformità al Reg. UE n. 828/2014) è soggetta a notifica oppure a comunicazione (in caso di variazione produttiva di una per attività già registrata), ai sensi dell'art. 6 del Reg. Ce 852/2004, ai fini della registrazione all'Autorità Competente che deve necessariamente essere presentata prima dell'inizio dell'attività.
La preparazione estemporanea e occasionale di piatti senza glutine, basati su prodotti naturalmente privi di glutine (o preparati utilizzando alimenti con dicitura senza glutine) non rientra nell'ambito di applicazione delle linee guida.
Le strutture pubbliche, (cucine di scuole, di strutture sanitarie assistenziali, ecc..) che in base alla L.123/05 debbono poter fornire agli eventuali utenti pasti celiaci adeguati, non hanno la necessità di effettuare notifica aggiuntiva.
L'OSA che intende produrre alimenti per celiaci deve inserire nel proprio Piano di Autocontrollo, oltre alla linea produttiva destinata a consumatori tradizionali, la specifica linea produttiva degli alimenti privi di glutine.
Ai sensi della Determina n° 3642 del 16/03/2018, “Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti senza glutine”, l’OSA che intende produrre alimenti senza glutine deve assicurare che il personale addetto sia adeguatamente formato circa l’igiene degli alimenti e l’applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati a questa specifica attività. Tale formazione specifica (aggiuntiva rispetto alla formazione prevista per gli alimentaristi ai sensi della normativa regionale), dovrà necessariamente interessare:
- il responsabile dell’attività o suo delegato,
- il responsabile dell’autocontrollo,
- il personale direttamente coinvolto nelle preparazioni (pizzaiolo, capo cuoco…) e somministrazione (responsabile di sala, porzionatori nelle mense collettive)
e deve prevedere un costante aggiornamento.
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Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2025, 11:52