Dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 32/2021 che, in sostituzione del D.Lvo 194/2008, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.

In particolare l'art. 6 al comma 6 afferma che “L’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A del presente decreto, che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.

Le tipologie produttive degli Stabilimenti assoggettati al pagamento di questa tariffa sono elencati nella Tabella A della sezione 6 dell’allegato 2. (link Allegato 2).

Le tariffe dovute sono calcolati dall'AUSL in base alla categorizzazione del rischio che attualmente è definita dal “Protocollo Tecnico per la “Categorizzazione del rischio” degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) Rev.2021” della Regione Emilia Romagna che attribuisce la classe di rischio per ogni tipologia di azienda alimentare (Allegato A1).

Gli Operatori che operano nel territorio di competenze dell'AUSL di Ferrara e che effettuano le attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A devono trasmettere tramite PEC l’autodichiarazione debitamente compilata, corredata dal documento di identità del dichiarante, inviandola al Dipartimento di Sanità Pubblica tramite Posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

  • areaveterinaria@pec.ausl.fe.it per gli O.S.A. riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2004 e per i registrati ai sensi del Reg. 852/2004 che producono/commercializzano alimenti di Origine Animale;
  • dirdsp@pec.ausl.fe.it per gli O.S.A. riconosciuti ai sensi dei Reg. 852/2004 e per i registrati ai sensi del Reg. 852/2004 che producono/commercializzano alimenti NON di Origine Animale

N.B. Qualora non ci siano variazioni rispetto all’autodichiarazione resa negli anni precedenti, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione

SCARICA l'autodichiarazione

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico mentre le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry non devono inviare tale autodichiarazione in quanto sono assoggettati d'ufficio al pagamento della suddetta tariffa.

In caso di omessa trasmissione della autodichiarazione entro il 31 gennaio 2024, ai sensi dell’articolo 13 comma 3, l’Azienda sanitaria locale applicherà comunque la tariffa prevista.

Gli operatori che sono soggetti alla tariffa riceveranno la fattura nel proprio cassetto fiscale entro il 31 marzo 2024 con le indicazioni per il pagamento.

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