Cos'è

Il riconoscimento è il provvedimento con cui il Dipartimento di Sanità Pubblicadell'Azienda USL, previa istruttoria e sopralluogo, attesta l'idoneità di uno stabilimento a svolgere determinate attività di lavorazione di prodotti di origine animale, destinati alla messa in commercio a livello nazionale o comunitario.

A differenza della registrazione, il riconoscimento:

  • richiede sempre un sopralluogo di verifica dei requisiti strutturali e gestionali;
  • prevede una fase transitoria di riconoscimento condizionato;
  • attribuisce allo stabilimento un numero di riconoscimento (approval number), tramite il sistema informativo nazionale del Ministero della Salute (SINTESI);
  • non è soggetto a rinnovo periodico, ma può essere sospeso o revocato in caso di non conformità o di cessazione/inattività dell'attività.

A chi si rivolge

Agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e agli altri operatori titolari di stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, tra cui:

  • depositi frigoriferi
  • laboratori di sezionamento carni
  • macelli e centri per la lavorazione della selvaggina
  • centri di imballaggio uova
  • stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ex Allegato III del Reg. CE853/2004 (macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti di trasformazione carne/latte/pesce/uova, depositi frigoriferi per commercio comunitario/import-export,ecc.);
  • esercizi al dettaglio che riforniscono altri stabilimenti di prodotti di origine animale (se attività prevalente, oltre il 40% del prodotto lavorato/anno);
  • laboratori centralizzati della grande distribuzione;
  • centri di imballaggio uova

Accedere al servizio

1) Predisporre la domanda in bollo, utilizzando il modello relativo alla tipologia diriconoscimento richiesto:

  • Mod. B1 – alimenti di origine animale (Reg. (CE) 853/2004);

2) Allegare la documentazione richiesta: planimetria quotata in scala 1:100 firmata da tecnico abilitato, relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, scheda sezioni/attività/prodotti (Mod. G1, G2, G3 o G4 a seconda dei casi), indicazioni sul laboratorio incaricato dell'autocontrollo, attestazione del versamento della tariffa, copia documento d'identità.

3) Presentare la domanda per via telematica al SUAP del Comune dove è ubicato lo stabilimento.

4) Il SUAP inoltra la pratica al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente, che:

  • verifica la completezza della documentazione (entro 30 giorni, con eventuale richiesta di integrazioni), secondo l'art. 7 del DPR 160/2010;
  • esegue un sopralluogo per verificare i requisiti strutturali e gestionali;
  • trasmette il parere al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, che attribuisce il numero di riconoscimento tramite il sistema SINTESI.

5) Il Dipartimento di Sanità Pubblica adotta l'atto di riconoscimento condizionato (validità massima 3 mesi, prorogabile una sola volta di ulteriori 3 mesi) L'intero procedimento si conclude, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa (salvo Conferenza di Servizi).

La stessa procedura, con gli opportuni adattamenti, si utilizza anche per:

  • cambio di intestazione dello stabilimento (variazione ragione sociale o sub-ingresso) – Mod. C;
  • comunicazione di modifiche strutturali/impiantistiche che non comportano variazione dell'atto – Mod. D;
  • variazione produttiva (nuove sezioni/attività/prodotti) che comporta modifica dell'atto – Mod. E;
  • sospensione temporanea o revoca del riconoscimento, in caso di interruzione o cessazione dell'attività, oppure a seguito di gravi non conformità riscontrate in sede di controllo ufficiale.

Costi

In base a quanto previsto dal D.lgs 32/2021 sono dovute le seguenti tariffe:

Attività

Euro

Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.

300,00

Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento.

Tariffa su base oraria di cui all’art. 10, comma 2

Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.

100,00

Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento dell’atto di riconoscimento

Tariffa su base oraria di cui all’art. 10, comma 2

Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento senza sopralluogo.

50,00

Tariffa per ogni ora impiegata dall’Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni, incluso l’eventuale sopralluogo, ai sensi dell’articolo 6, comma 15 del presente decreto

Tariffa su base oraria di cui all’art. 10, comma 2

Tariffa forfettaria per la registrazione e per l’aggiornamento.

20,00

Ultimo aggiornamento: 02 settembre 2026, 08:05