Riconoscimento degli stabilimenti - settore alimenti di origine animale
Cos'è
Il riconoscimento è il provvedimento con cui il Dipartimento di Sanità Pubblicadell'Azienda USL, previa istruttoria e sopralluogo, attesta l'idoneità di uno stabilimento a svolgere determinate attività di lavorazione di prodotti di origine animale, destinati alla messa in commercio a livello nazionale o comunitario.
A differenza della registrazione, il riconoscimento:
- richiede sempre un sopralluogo di verifica dei requisiti strutturali e gestionali;
- prevede una fase transitoria di riconoscimento condizionato;
- attribuisce allo stabilimento un numero di riconoscimento (approval number), tramite il sistema informativo nazionale del Ministero della Salute (SINTESI);
- non è soggetto a rinnovo periodico, ma può essere sospeso o revocato in caso di non conformità o di cessazione/inattività dell'attività.
A chi si rivolge
Agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e agli altri operatori titolari di stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, tra cui:
- depositi frigoriferi
- laboratori di sezionamento carni
- macelli e centri per la lavorazione della selvaggina
- centri di imballaggio uova
- stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ex Allegato III del Reg. CE853/2004 (macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti di trasformazione carne/latte/pesce/uova, depositi frigoriferi per commercio comunitario/import-export,ecc.);
- esercizi al dettaglio che riforniscono altri stabilimenti di prodotti di origine animale (se attività prevalente, oltre il 40% del prodotto lavorato/anno);
- laboratori centralizzati della grande distribuzione;
- centri di imballaggio uova
Accedere al servizio
1) Predisporre la domanda in bollo, utilizzando il modello relativo alla tipologia diriconoscimento richiesto:
- Mod. B1 – alimenti di origine animale (Reg. (CE) 853/2004);
2) Allegare la documentazione richiesta: planimetria quotata in scala 1:100 firmata da tecnico abilitato, relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, scheda sezioni/attività/prodotti (Mod. G1, G2, G3 o G4 a seconda dei casi), indicazioni sul laboratorio incaricato dell'autocontrollo, attestazione del versamento della tariffa, copia documento d'identità.
3) Presentare la domanda per via telematica al SUAP del Comune dove è ubicato lo stabilimento.
4) Il SUAP inoltra la pratica al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente, che:
- verifica la completezza della documentazione (entro 30 giorni, con eventuale richiesta di integrazioni), secondo l'art. 7 del DPR 160/2010;
- esegue un sopralluogo per verificare i requisiti strutturali e gestionali;
- trasmette il parere al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, che attribuisce il numero di riconoscimento tramite il sistema SINTESI.
5) Il Dipartimento di Sanità Pubblica adotta l'atto di riconoscimento condizionato (validità massima 3 mesi, prorogabile una sola volta di ulteriori 3 mesi) L'intero procedimento si conclude, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa (salvo Conferenza di Servizi).
La stessa procedura, con gli opportuni adattamenti, si utilizza anche per:
- cambio di intestazione dello stabilimento (variazione ragione sociale o sub-ingresso) – Mod. C;
- comunicazione di modifiche strutturali/impiantistiche che non comportano variazione dell'atto – Mod. D;
- variazione produttiva (nuove sezioni/attività/prodotti) che comporta modifica dell'atto – Mod. E;
- sospensione temporanea o revoca del riconoscimento, in caso di interruzione o cessazione dell'attività, oppure a seguito di gravi non conformità riscontrate in sede di controllo ufficiale.
Costi
In base a quanto previsto dal D.lgs 32/2021 sono dovute le seguenti tariffe:
Attività | Euro |
|---|---|
Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale. | 300,00 € |
Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento. | Tariffa su base oraria di cui all’art. 10, comma 2 |
Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale. | 100,00 € |
Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento dell’atto di riconoscimento | Tariffa su base oraria di cui all’art. 10, comma 2 |
Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento senza sopralluogo. | 50,00 € |
Tariffa per ogni ora impiegata dall’Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni, incluso l’eventuale sopralluogo, ai sensi dell’articolo 6, comma 15 del presente decreto | Tariffa su base oraria di cui all’art. 10, comma 2 |
Tariffa forfettaria per la registrazione e per l’aggiornamento. | 20,00 € |
Ultimo aggiornamento: 02 settembre 2026, 08:05