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Panoramica

Il diritto di accesso ai documenti è il diritto degli interessati ad esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi, con il solo rimborso dei costi sostenuti dall’Ente. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque «abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi.

Definizione di documento amministrativo

È considerato "documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (art. 22, comma 1, lett. d) L. n. 241/90 e s.m.i).

A chi si rivolge

tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato

Come fare

ACCESSO INFORMALE

Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso si può esercitare in via informale mediante richiesta, anche verbale, al Distretto, Presidio, Dipartimento o Ufficio di Staff competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. La richiesta e' suscettibile di accoglimento immediato qualora non sorgano dubbi sulla legittimazione dei richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento.La richiesta può essere presentata anche mediante telefax, in questo caso il richiedente deve dimostrare la propria identità allegando fotocopia di un documento di riconoscimento e quando occorre, i propri poteri rappresentativi.

ACCESSO FORMALE

Il diritto di accesso formale viene esercitato mediante richiesta da formularsi, utilizzando il modulo denominato “Richiesta di accesso ai documenti dell’A Usl di Ferrara (L. 241/90 e s.m.i.), presso tutte le Unità Organizzative Responsabili legittimate al ricevimento ed alla registrazione della corrispondenza in entrata all’Azienda USL.

Il Regolamento aziendale (Delibera del Direttore Generale n. 113 del 23/6/2020) (pdf - 343.3 KB)



Approfondimenti

Ulteriori informazioni

Norme che regolano il diritto di accesso
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
  • D.P.R. 12/4/2006 n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

Vedi anche la sezione "Accesso civico"

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Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2024, 11:56