Programma Regionale gestione diretta dei sinistri in sanità

A partire dall’1/1/2017 l’Azienda USL di Ferrara , ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nella L.R. 7.11.2012, n. 13 modificata da L.R. 20.12.2013, n. 28 è entrata nel Programma Regionale gestione diretta dei sinistri in sanità adottato con delibera di Giunta n. 2079/13 e s.m.i.

Detto Programma Regionale prevede che le Aziende sanitarie provvedano a gestire direttamente le richieste danni derivanti da responsabilità civile verso terzi ad essa ascrivibili, senza l’ausilio di polizze assicurative. L’assenza di polizza assicurativa non comporta alcuna modifica sostanziale rispetto alla gestione del sinistro.

L’Azienda USL ha comunque l’onere di farsi carico delle richieste danni  pervenute all’Azienda stessa e/o ai suoi dipendenti / collaboratori e di liquidare gli eventuali risarcimenti riconosciuti ai terzi, manlevando il dipendente / collaboratore da esborsi economici, salvo i casi in cui non sia accertata la colpa grave a carico del dipendente / collaboratore con sentenza di condanna emessa dalla Corte dei Conti.

L’Azienda USL continuerà anche a farsi carico della difesa del dipendente, laddove sussista tale obbligo ai sensi della normativa vigente (art. 67 CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 19/12/2019, art. 82 CC.NN.LL Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa sottoscritto il 17/12/2020 e art. 26 CC.NN.LL del Comparto 20/9/2001 ) e con le modalità di cui al regolamento di TUTELA LEGALE approvato con delibera n.10 del 17/01/2017 (scarica il testo qui).

Il dipendente potrà avvalersi della difesa legale diretta, (ai sensi del 1° comma artt 67, 82 e 26 citati) individuando il difensore tra i legali compresi in apposito elenco predisposto dall’Azienda USL, (è attualmente in corso la procedura concorsuale per la formulazione dell’elenco) oppure della difesa legale indiretta (ai sensi del 2° comma artt.67, 82 e 26 citati), avvalendosi di un legale di propria fiducia, non compreso in elenco, con la precisazione che a fronte della favorevole conclusione del procedimento (sentenza di assoluzione, decreto di archiviazione che escluda la responsabilità, ecc..) l’Azienda USL rimborserà al dipendente una somma pari a quella che avrebbe pagato a uno dei difensori compresi nell’elenco dei legali, come meglio precisato nel Regolamento di Tutela Legale sopracitato e a cui si rimanda.

Con l’avvio del Programma Regionale gestione diretta dei sinistri in sanità assume particolare rilievo la tempestività con cui il dipendente / collaboratore informa l’Azienda della richiesta danni pervenutagli a titolo personale e/o della notifica di avvio di procedimento penale e/o civile a suo carico.

Il dipendente citato in giudizio e/o che riceve la notifica dell’avvio di un procedimento giudiziario a suo carico è tenuto quindi a comunicarlo tempestivamente all’Azienda, compilando l’apposito fac simile, allegando la citazione in giudizio e/o altra documentazione comprovante l’avvio del procedimento giudiziario a suo carico nel minor tempo possibile.

Nel caso il procedimento riguardi sinistri già segnalati su polizze RCT scadute precedentemente il 31/12/2016 conservano validità le indicazioni , indicando il tipo di assistenza legale richiesta (diretta o indiretta) e ad inviarlo a Servizio Assicurativo Comune e del Contenzioso preferibilmente non oltre 10 giorni dalla data di notifica dell’autorità giudiziaria dell’evento.

FINO AL 31/12/2016

Tutte le richieste danni pervenute entro il 31/12/2016 ed eventuali procedimenti giudiziari avviati relativi a sinistri già aperti sulle polizze RCT esistenti prima del 31/12/2016 continuano a trovare applicazione le modalità di gestione sinistri e attivazione della tutela legale concordate con gli assicuratori che si sintetizzano di seguito:

POLIZZA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI vigenti fino al 31/12/2016

Copre i danni fisici e materiali ( ad esclusione di quelli derivanti da circolazione dei veicoli) causati a terzi nell’esercizio delle funzioni da parte di dipendenti o titolari di rapporto di lavoro assimilato.

Prevedono una franchigia per sinistro di € 50.000,00 e/ € 250.000,00 a seconda della polizza cui afferiscono.

Il dipendente sottoposto a procedimento penale e/o civile per fatti relativi a sinistri aperti sulle polizze RCT valide fino al 31/12/2016 possopno avvalersi dell’assistenza di un difensore e di un consulente tecnico con spese a carico della polizza RCT purchè formalizzino all’Azienda Usl, fin dall’inizio del procedimento tale richiesta avvalendosi preferibilmente dell’apposita modulistica.

Secondo la polizza di riferimento il dipendente che riceve la notifica dell’avvio di un procedimento penale potrà scegliere un difensore tra quelli preconcordati con la compagnia stessa e/o indicarne uno di propria scelta, fermo restando che gli onorari del difensore verranno liquidati dalla Compagnia di Assicurazione entro i limiti economici indicati dalla Compagnia stessa e comunicati al dipendente fin dall’inizio del procedimento.

Per i procedimenti civili che vedano coinvolti l’Azienda Usl e i dipendenti , questi ultimi vengono invitati dall’Azienda a conferire il mandato per la propria difesa al medesimo avvocato scelto per la difesa dell’Azienda in accordo con la Compagnia di assicurazione nell’ambito di un elenco predeterminato di avvocati condiviso con gli Assicuratori.

Il dipendente citato in giudizio e/o che riceve la notifica dell’avvio di un procedimento giudiziario a suo carico è tenuto a comunicarlo al Servizio Assicurativo Comune e del Contenzioso tempestivamente, preferibilmente non oltre 10 giorni dalla data di notifica dell’autorità compilando preferibilmente il  relativo fac -simile pubblicato in Intranet, allegando la citazione in giudizio e/o altra documentazione comprovante l’avvio del procedimento giudiziario a suo carico.
In tutti i casi non espressamente previsti a carico delle polizze assicurative valgono valgono le regole previste dagli art. 67 CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria, art. 82 CC.NN.LL Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa e art. 26 CC.NN.LL del Comparto e il regolamento di Tutela Legale meglio esplicitate al punto 3)

  •   Moduli di richiesta tutela legale

Tenuto conto che i difensori indicati e/o concordati con le compagnie assicuratrici, ovvero compresi nell’elenco predisposto dall’Azienda USL per eventi successivi al 1/1/2017 variano a seconda della polizza assicurativa / o del programma regionale cui afferisce l’evento causativo del danno di cui il dipendente è chiamato a rispondere è consigliabile che i dipendenti interessati acquisiscano prima della compilazione del fac simile informazioni sul regime di tutela legale attivabile e gli elenchi dei difensori contattando direttamente il Servizio Assicurativo Comune e del Contenzioso

Fac simile richiesta di tutela legale per sinistri afferenti polizze assicurative RCT vigenti fino al 31/12/2016 (1)

Fac simile richiesta tutela legale DIRETTA/INDIRETTA per sinistri afferenti il Programma regionale gestione diretta sinistri in sanità a partire dall’1/1/2017 (vedi elenco difensori approvato con Delibera del Direttore Generale n. 98 del 21/05/2021 - *clicca sul titolo per consultare la delibera*) (2)

Fac simile istanza rimborso tutela legale INDIRETTA per sinistri afferenti il Programma regionale gestione diretta sinistri in sanità a partire dall’1/1/2017 (difensore non compreso nell’elenco predisposto dall’Az. USL) (3)


POLIZZA PATRIMONIALE AZIENDALE

Copre i danni patrimoniali causati a terzi nell’esercizio delle funzioni amministrative/provvedimentali da parte di dipendenti.

La polizza in corso con scadenza 30/04/2026 ed è stata stipulata con Lloyd's, prevede un massimale per sinistro pari a € 3.000.000,00 per sinistro con il massimo di € 5.000.000,00 per anno assicurativo, è prevista una franchigia di € 5.000,00 per sinistro.

La suddetta polizza prevede anche la possibilita’ da parte del dipendente di avvalersi della tutela legale, cioè della assunzione della lite a carico della compagnia, purchè sussista una formale richiesta danni del terzo presunto danneggiato per i fatti oggetto del medesimo procedimento giudiziario. Non è quindi prevista la possibilità di tutela legale nel caso di procedimenti avviati a seguito di indagini dell’autorità giudiziaria e/o di denuncia querela di parte e/o procedimenti avanti al TAR quando non coesiste una formale richiesta di risarcimento danni.

Per usufruire della tutela legale ove sussistono le condizioni di polizza per ottenerla il dipendente deve formalizzare all’Azienda Usl, fin dall’inizio del procedimento giudiziario tale richiesta avvalendosi della modulistica sotto-riportata ed accetti il legale eventualmente proposto dalla compagnia.

Nei casi non rientranti tra quelli tutelati dalle garanzie di polizza valgono per la tutela legale del dipendente le regole previste dagli dagli art. 67 CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria, art. 82 CC.NN.LL Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa e art. 26 CC.NN.LL del Comparto meglio esplicitate al punto 3)

POLIZZA RCA PER RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Copre i danni derivanti a terzi e ai trasportati dalla circolazione dei veicoli di proprieta’ dell’Azienda Usl: sinistro stradale (scontro con altro veicolo, scontro contro ostacolo fisso, danno rilevato in parcheggio ad opera di ignoti, ecc…).

Per i veicoli di più recente immatricolazione è stato possibile attivare anche le coperture incendio – furto , danni accidentali, eventi atmosferici - sociopolitici - atti vandalici, tali garanzie sono prestate per i danni patiti dai veicoli di proprietà aziendale con una franchigia per sinistro variabile a seconda del tipo del veicolo.

La polizza in corso con scadenza 30/04/2026 è stata stipulata con la Societa’ UNIPOL Sai Assicurazioni.

lI dipendente che, alla guida al momento del sinistro e/o ha rilevato il danno in parcheggio, è tenuto a compilare il fac simile, pubblicato sulla Intranet aziendale, allegando eventualmente il modulo di constatazione amichevole, e ad inviarlo come da indirizzi già indicati all’U.O Servizio Assicurativo Provinciale e all’Ufficio Automezzi  Aziendale presso il Servizio Comune Tecnico e Patrimonio.

Il sotto-riportato fac simile, debitamente sottoscritto dal dipendente e dal Direttore della U.O. / M.O assegnataria dell’automezzo, datato e protocollato in partenza presso la U.O. /.M.O. di competenza, deve essere inoltrato entro 48 ore dal verificarsi dell’incidente.

Il dipendente deve inoltrare la richiesta di riparazione entro 10 giorni dall’incidente; secondo le disposizioni in uso e i fac simili predisposti dall’Ufficio Automezzi.

La suddetta polizza non copre la tutela legale del dipendente (assegnazione difensore e relative spese legali) per procedimenti penali e civili a cui lo stesso venga sottoposto per fatti derivanti dalla circolazione di veicoli di proprietà dell’Azienda Usl, In tali casi, per il dipendente che debba nominare un difensore, perché coinvolto in procedimenti civili e penali a seguito di sinistro stradale, valgono le regole previste dagli artt. 67 CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria, art. 82 CC.NN.LL Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa e art. 26 CC.NN.LL del Comparto.

Il dipendente deve pertanto comunicare all’Azienda Usl l’avvio del procedimento penale o civile a proprio carico richiedendo, fin dall’inizio dello stesso, la relativa tutela legale utilizzando la modulistica sopra riportata.

Il rimborso delle spese di difesa potrà essere effettuato dall’Azienda Usl solamente a conclusione del procedimento e qualora sussistano le seguenti condizioni:

  1. assenza del conflitto di interessi tra il dipendente ed l'Azienda USL in relazione all’oggetto del procedimento giudiziario;
  2. che il procedimento giudiziario riguardi atti o fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni;
  3. sentenza passata in giudicato che accerti l’assenza di responsabilità del dipendente;
  4. importo massimo rimborsabile corrispondente ai "parametri minimi" indicati dal Decreto Ministeriale n. 55/2014.

Modulo di segnalazione sinistri auto aziendali

POLIZZA KASKO

Copre i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli di proprieta’ del dipendente utilizzati per l’esercizio delle funzioni istituzionali, previa relativa autorizzazione, a seguito di sinistro stradale (scontro con altro veicolo, scontro contro ostacolo fisso, danno rilevato in parcheggio ad opera di ignoti, ecc…) in assenza di responsabilità di terzi nel determinarsi dell’evento.

La polizza in corso con scadenza 30/04/2026 è stata stipulata con la Società Lloyd's Insurance.

Il Dipendente, preventivamente autorizzato all’uso del mezzo proprio per motivi di servizio, che incorre in un sinistro automobilistico per il quale il “Regolamento Trattamento di Trasferta” approvato con delibera del Direttore Generale n. 319/2011 riconosce il diritto ad accedere agli indennizzi previsti dalla polizza kasko, è tenuto a compilare il sotto-riportato fac simile, allegando i documenti indicati nel modulo stesso ed eventualmente il modulo di constatazione amichevole se trattasi di scontro con altro autoveicolo, e ad inviarlo come da indirizzi già indicati al Servizio Assicurativo Comune e del Contenzioso. Il fac simile, debitamente sottoscritto dal dipendente e dal Direttore della U.O. / M.O assegnataria dell’automezzo, datato e protocollato in partenza presso la U.O. /.M.O. di competenza, deve essere inoltrato preferibilmente entro 48 ore dal verificarsi dell’incidente.

La polizza copre esclusivamente i danni materiali subiti dall’automezzo quando non sussiste responsabilità di terzi nel determinarsi del danno stesso. Qualora il danno sia imputabile a un terzo identificato o identificabile, il risarcimento va richiesto al suddetto terzo.

La suddetta polizza non copre la tutela legale del dipendente ( assegnazione difensore e relative spese legali) per procedimenti penali e civili a cui lo stesso venga sottoposto per fatti derivanti dalla circolazione di veicoli di proprieta’ del dipendente utilizzati per ragioni di servizio, se dovuta si richiama quanto riportato al punto precedente per i sinistri RCA.

Modulo di segnalazione sinistri kasko

POLIZZA INFORTUNI NON INAIL

Copre gli infortuni occorsi in servizio a personale non assicurato INAIL (medici di guardia, medici S.E.T., specialisti ambulatoriali,ecc..), gli infortuni ai dipendenti o assimilati a seguito della conduzione di veicoli di proprieta’ e/o in uso all’Azienda Usl (esclusi quelli a noleggio a lungo termine già provvisti di assicurazioni infortuni del conducente) e/o veicoli di proprieta’ dei dipendenti autorizzati all’uso dell’auto propria

La polizza in corso con scadenza 30/04/2026 è stata stipulata con la Società Unipol SAI Assicurazioni.

I massimali di garanzia variano a seconda della tipologia del danno e del professionista assicurato (in alcuni casi come per i medici di guardia, medici S.E.T., specialisti ambulatoriali, e altri i massimali sono prestabiliti da leggi, decreti, accordi e/o convenzioni nazionali e regionali).

Il personale che subisce l’infortunio è tenuto a compilare il sotto-riportato fac simile allegando certificazioni mediche e/o ogni documentazione utile a comprovare il danno fisico patito, e ad inviarlo al Servizio Assicurativo Comune e del Contenzioso non oltre 10 giorni dalla data dell’evento.

Il fac simile, corredato degli allegati indicati in calce al modulo stesso, deve essere sottoscritto dal soggetto che ha subito l’infortunio e dal Direttore della U.O. / M.O presso cui detto soggetto presta servizio, datato e protocollato in partenza dalla U.O./M.O. di appartenenza.

La suddetta polizza non copre la tutela legale dell’assicurato ( assegnazione difensore e relative spese legali) per procedimenti penali e civili connessi all’infortunio stesso, se dovuta valgono pertanto le regole precedentemente indicate al punto precedente per i sinistri RCA.

Modulo di segnalazione infortuni NON INAIL

POLIZZA ALL RISK (incendio, furto e danneggiamento, ecc)

Copre i beni immobili e mobili di Proprietà dell’Azienda USL (esclusi gli autoveicoli) contro i danni derivanti da furto – rapina, incendio, eventi atmosferici, allagamenti, atti vandalici, terremoto, ecc...

Le garanzie sono prestate con l’applicazione di una franchigia per evento variabile a seconda della tipologia del danno.

La polizza stipulata con l’assicurazione Generali Italia Spa scade il 31/12/2021.

Qualora si verifichi un danno compreso nella garanzia di polizza il Dirigente della struttura dove si è verificato il danno deve darne comunicazione al Servizio Assicurativo Comune e del Contenzioso fornendo una breve descrizione dei fatti, copia della denuncia presentata all’Autorità giudiziaria, prevista per i casi di furto e atti vandalici, elenco dei beni / valori danneggiati o sottratti.

Deve essere altresì interessato il Servizio Comune Tecnico e Patrimonio e/o il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti per la quantificazione del danno e il conseguente ripristino dello stato del bene ante sinistro (riparazione dei danni agli immobili, riacquisto dei beni mobili sottratti, ecc…)

Non è prevista modulistica specifica per la segnalazione dei danni di cui sopra data l’eterogeneità degli eventi contemplati dalla polizza.


POLIZZA BENI ARTISTICI

Per i beni di carattere artistico inventariati per un valore superiore a € 25.000,00 è stipulata specifica polizza denominata FINE ART stipulata con l’assicurazione Italiana Assicurazioni con scadenza al 30/04/2026.

Qualora si verifichi un danno a detti beni compresi nella garanzia di polizza valgono per la segnalazione di sinistro le stesse indicazioni valide per la polizza All Risk generica e di cui al punto che precede.

Non è prevista modulistica specifica per la segnalazione dei danni di cui sopra data l’eterogeneità degli eventi contemplati dalla polizza.

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