Rubrica a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O.C. Igiene Pubblica

Proteggere per prevenire: la crema solare è un prodotto cosmetico che conferisce protezione della cute esposta all’azione delle radiazioni Ultraviolette (UV) soprattutto se l’esposizione al sole è di lunga durata, riducendo il rischio di scottature, rallentando il foto-invecchiamento cellulare e prevenendo la comparsa di tumori.
Utilizzare la protezione solare non comporta un ostacolo all'abbronzatura, ma la rende più graduale e duratura, grazie alla riduzione del danno cutaneo e dell’infiammazione.

Per garantire la protezione indicata in etichetta, la dose consigliata è 2 mg/cm² di pelle, che corrisponde a circa 30 ml per un adulto di corporatura media.

A titolo esemplificativo:

  • 5 ml per viso e collo;
  • 3 ml per braccio;
  • 6 ml per petto e addome;
  • 6 ml per schiena e spalle;
  • 5 ml per ogni gamba.

Per avere il massimo beneficio dalla protezione solare, si raccomanda l’applicazione 10-20 minuti prima dell'esposizione e di applicare nuovamente il prodotto ogni 2 – 3 ore e, comunque, sempre dopo il bagno o lo svolgimento di intensa attività fisica, in quanto la sua efficacia diminuisce con il tempo a causa del contatto con l’acqua, per lo sfregamento (asciugamani, vestiti) e la sudorazione.

I raggi solari sono composti da raggi ultravioletti B, con lunghezze d’onda più corte («raggi UVB»), e da raggi ultravioletti A, con lunghezze d’onda maggiori («raggi UVA»). L’infiammazione della pelle («scottatura solare») e il conseguente arrossamento («eritema») sono causati principalmente dai raggi UVB. Sebbene i raggi UVB costituiscano il principale fattore di rischio di cancro della pelle, non va trascurato il rischio rappresentato dai raggi UVA che ne causano un invecchiamento precoce. I raggi UVA possono penetrare attraverso le nuvole e causare danni alla pelle. Pertanto, è importante utilizzare la crema solare anche in giornate nuvolose.

I prodotti solari possono prevenire l’insorgenza dei danni provocati dai raggi UV e la loro capacità di protezione è indicata in etichetta con la sigla SPF che sta per fattore di protezione solare. Si tratta di un valore numerico che va 6 a 50+ che usa, come parametro di riferimento, la comparsa di eritema e misura la capacità protettiva del prodotto solare dai raggi UVB che sono appunto i responsabili degli eritemi solari (scottature). Più è elevato il valore di SPF, maggiore è la protezione garantita alla pelle. In termini più tecnici, l’SPF rappresenta il rapporto fra la dose minima che causa eritema sulla pelle protetta da un prodotto per la protezione solare e la dose minima che causa eritema sulla stessa pelle non protetta. Per esempio, una persona che può stare al sole senza scottarsi per 10 minuti, con un filtro solare a protezione 10 potrà stare al sole senza scottarsi per 100 minuti.

Una crema con alto SPF (protezione UVB) non garantisce automaticamente una protezione adeguata contro i raggi UVA. Per avere la certezza che il prodotto solare sia efficace anche contro i raggi UVA, occorre leggere l’etichetta per vedere se è presente il simbolo UVA in un cerchio, il quale indica che la protezione UVA minima è pari ad almeno 1/3 del valore SPF.

Le creme solari, una volta aperte, hanno una durata limitata nel tempo indicata dal simbolo PAO – Period After Opening, rappresentato in etichetta da un barattolo con un numero seguito dalla lettera "M", che specifica i mesi in cui il prodotto resta sicuro dopo l’apertura. A differenza del PAO, l’eventuale data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto integro, non aperto e correttamente conservato.

In genere, il PAO varia da 6 a 12 mesi, ma può differire in base alla formulazione e alle caratteristiche specifiche del singolo prodotto. Questo significa che, dopo l’apertura, la crema solare dovrebbe essere utilizzata entro quel periodo per avere garanzia di un’efficace protezione. Anche se non ancora formalmente scaduta, una crema solare aperta da molto tempo può perdere efficacia: con il tempo, infatti, i filtri UV possono degradarsi, riducendo la capacità protettiva della crema con il rischio che se anche viene applicata correttamente, la cute può essere esposta ai danni dei raggi ultravioletti, con conseguente aumento del rischio di scottature, invecchiamento precoce e altri problemi cutanei.
Inoltre, un prodotto alterato può diventare terreno fertile per la proliferazione di batteri o funghi, specialmente se è stato usato per molto tempo o conservato in modo non corretto. Questo può portare a reazioni indesiderate come irritazioni, allergie o persino infezioni cutanee. Se noti qualcosa di strano nella crema, come un cambiamento di consistenza, un odore sgradevole o una separazione evidente tra le componenti, è meglio non usarla e sostituirla con un prodotto nuovo. Per questo motivo, è importante osservare sempre l’aspetto e l’odore della crema solare prima di utilizzarla.

La protezione della pelle passa anche dalla scelta di un solare integro e correttamente conservato.

La pelle dei bambini è più sensibile rispetto a quella degli adulti, e i danni al DNA provocati dai raggi ultravioletti (UV) possono avere conseguenze a lungo termine. Le scottature subite durante l’infanzia e l’adolescenza potrebbero rappresentare infatti un importante fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei in età adulta. Per questo motivo, i più piccoli devono essere protetti con particolare attenzione.

L’esposizione solare dei bambini deve sempre avvenire con un’adeguata protezione e nelle fasce orarie più sicure: le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio. Nelle ore centrali della giornata i bambini dovrebbero rimanere all’ombra oppure, se non è possibile evitare l’esposizione diretta, è importante proteggerli con occhiali da sole con lenti scure, cappelli a tesa larga (per coprire testa, viso, orecchie e occhi) e indumenti leggeri ma coprenti. È raccomandato l’uso di creme o spray solari ad alta protezione (SPF 50 o 50+), anche quando i bambini si trovano all’ombra.

I neonati e i lattanti fino a 6 mesi non devono essere esposti direttamente alla luce solare, soprattutto quando l’indice UV supera il valore di 3.

L’indice UV è un numero che indica l’intensità della radiazione ultravioletta a livello del suolo e la sua capacità di produrre effetti biologici sull’uomo. Va da 1 a 13: più è alto il valore, maggiore è il rischio di danni per la pelle e gli occhi, e minore è il tempo necessario affinché questi danni si manifestino.

E’ possibile mantenersi aggiornati consultando il sito di ARPAE al seguente link: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/previsioni-meteo/previsioni-uv/previsioni-uv .

Non dimentichiamo però che, come indicato dalla Società Italiana di Pediatria e dallo IOR, un’esposizione sicura e controllata alla luce solare comporta diversi benefici per l’organismo, poiché:

  • favorisce la sintesi della vitamina D, fondamentale per l’assorbimento del calcio e la sua fissazione nelle ossa;
  • contribuisce alla regolazione del ritmo sonno-veglia;
  • aiuta a migliorare alcune malattie cutanee, come la psoriasi e la dermatite atopica;
  • influisce positivamente sull’umore, grazie all’attivazione di alcuni meccanismi biologici.

L’etichetta è il biglietto da visita di un prodotto cosmetico, è un elemento fondamentale, e le sue caratteristiche sono disciplinate con precisione dal Regolamento (CE) n.1223/2009, che stabilisce cosa deve essere comunicato attraverso l’etichetta e come. Una corretta etichettatura, chiara e completa, è già di per sé un segnale di qualità del prodotto e di trasparenza, oltre che di conformità alle normative europee. Ecco perché, conoscere quali sono le informazioni che obbligatoriamente devono essere riportate in etichetta, permette di effettuare una scelta consapevole per difendere la propria salute e valutare l’affidabilità di un prodotto prima ancora di utilizzarlo.

Identificazione della persona responsabile, quantità nominale, elenco degli ingredienti, durata minima e/o PAO, lotto, funzione e precauzioni d’uso sono i contenuti minimi obbligatori che devono essere riportati in etichetta. Tutte le informazioni elencate devono essere chiare, leggibili e indelebili. Inoltre, devono essere fornite nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto viene venduto, quindi in italiano per i prodotti distribuiti in Italia.

La persona responsabile, che è il soggetto che garantisce la conformità del prodotto alla normativa di settore, deve essere identificata in etichetta attraverso il nome o la ragione sociale e l’indirizzo. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l’abbreviazione ne permetta ugualmente l’identificazione. Se il prodotto è importato deve essere indicato il paese di origine.

Il contenuto nominale può essere espresso in peso o in volume (grammi o millilitri), non sarà riportato in etichetta quando il contenuto è inferiore ai 5 g o 5 ml, si tratti di campioni gratuiti o monodosi.

L’elenco degli ingredienti deve essere preceduto dal termine “Ingredients”, gli stessi elencati in ordine decrescente di concentrazione fino all’1% e denominati secondo la nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

La data di durata minima del prodotto cosmetico corrispondente al termine entro il quale il prodotto, conservato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la funzione iniziale e, in particolare, resterà sicuro per la sicurezza dell’utilizzatore. La data stessa, o l’indicazione della sua posizione sulla confezione, deve essere preceduta dal simbolo della clessidra ( ) oppure dalla dicitura “Usare preferibilmente entro”. La data può essere espressa indicando mese e anno, oppure giorno, mese e anno.  L’indicazione della durata minima è obbligatoria solo per i prodotti la cui scadenza è inferiore ai 30 mesi; se la durata minima è superiore ai 30 mesi, invece, deve essere indicato il periodo post-apertura (PAO), ossia il termine entro quando il prodotto una volta aperto può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Il PAO è rappresentato da un barattolo aperto con l’indicazione del numero di mesi ().

Il numero di lotto di fabbricazione, o un riferimento equivalente, è un’informazione obbligatoria che consente di identificare in modo preciso il prodotto cosmetico. Il lotto corrisponde a una quantità di prodotto realizzata in condizioni uniformi e rappresenta un elemento essenziale per garantire la tracciabilità. Questo codice è particolarmente importante in caso di problemi di sicurezza: se un prodotto immesso sul mercato risulta non conforme (ad esempio perché contiene sostanze vietate o pericolose), il numero di lotto permette di risalire alla partita coinvolta. In questi casi viene attivata la misura del richiamo, che prevede il ritiro del prodotto dal mercato e, in alcuni casi, anche la richiesta di restituzione da parte dei consumatori. Il numero di lotto, riportato sull’etichetta o sulla confezione, permette quindi al consumatore di verificare facilmente se il cosmetico in suo possesso rientra o meno in un eventuale richiamo.

La funzione del prodotto cosmetico deve essere indicata chiaramente in etichetta, a meno che non sia evidente dalla presentazione stessa del prodotto (ad esempio, per un rossetto o uno smalto per unghie). Specificare la funzione consente di comprendere l’uso previsto del cosmetico e di distinguerlo da altri prodotti con forma o aspetto simili ma finalità differenti.

Anche le precauzioni d’uso devono essere riportate in etichetta, qualora necessarie per un utilizzo sicuro del prodotto. Possono includere, ad esempio, indicazioni come “Evitare il contatto con gli occhi”, “Non applicare su pelle irritata” oppure “Solo per uso esterno”.

Nella prima parte del nostro approfondimento abbiamo visto quanto sia importante conoscere le informazioni dell’etichetta di un cosmetico per fare scelte consapevoli e sicure, iniziando a esplorare alcuni dei contenuti obbligatori previsti dalla normativa, come l’uso della lingua italiana, l’identificazione della persona responsabile, la quantità del prodotto e l’elenco degli ingredienti.
In questa seconda e ultima parte completiamo il quadro, soffermandoci sugli altri elementi fondamentali che devono figurare obbligatoriamente in etichetta: la data di scadenza e/o il PAO, il numero di lotto, la funzione del prodotto e le eventuali precauzioni d’uso.

La data di durata minima del prodotto cosmetico corrispondente al termine entro il quale il prodotto, conservato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la funzione iniziale e, in particolare, resterà sicuro per la sicurezza dell’utilizzatore. La data stessa, o l’indicazione della sua posizione sulla confezione, deve essere preceduta dal simbolo della clessidra () oppure dalla dicitura “Usare preferibilmente entro”. La data può essere espressa indicando mese e anno, oppure giorno, mese e anno.  L’indicazione della durata minima è obbligatoria solo per i prodotti la cui scadenza è inferiore ai 30 mesi; se la durata minima è superiore ai 30 mesi, invece, deve essere indicato il periodo post-apertura (PAO), ossia il termine entro quando il prodotto una volta aperto può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Il PAO è rappresentato da un barattolo aperto con l’indicazione del numero di mesi ().

Il numero di lotto di fabbricazione, o un riferimento equivalente, è un’informazione obbligatoria che consente di identificare in modo preciso il prodotto cosmetico. Il lotto corrisponde a una quantità di prodotto realizzata in condizioni uniformi e rappresenta un elemento essenziale per garantire la tracciabilità. Questo codice è particolarmente importante in caso di problemi di sicurezza: se un prodotto immesso sul mercato risulta non conforme (ad esempio perché contiene sostanze vietate o pericolose), il numero di lotto permette di risalire alla partita coinvolta. In questi casi viene attivata la misura del richiamo, che prevede il ritiro del prodotto dal mercato e, in alcuni casi, anche la richiesta di restituzione da parte dei consumatori. Il numero di lotto, riportato sull’etichetta o sulla confezione, permette quindi al consumatore di verificare facilmente se il cosmetico in suo possesso rientra o meno in un eventuale richiamo.

La funzione del prodotto cosmetico deve essere indicata chiaramente in etichetta, a meno che non sia evidente dalla presentazione stessa del prodotto (ad esempio, per un rossetto o uno smalto per unghie). Specificare la funzione consente di comprendere l’uso previsto del cosmetico e di distinguerlo da altri prodotti con forma o aspetto simili ma finalità differenti.

Anche le precauzioni d’uso devono essere riportate in etichetta, qualora necessarie per un utilizzo sicuro del prodotto. Possono includere, ad esempio, indicazioni come “Evitare il contatto con gli occhi”, “Non applicare su pelle irritata” oppure “Solo per uso esterno”.

Quando si guarda in etichetta l’elenco degli ingredienti di un cosmetico, ci si trova spesso davanti a nomi complessi e poco familiari. Ciò perché la lista è scritta in INCI, acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Si tratta di una nomenclatura standardizzata a livello internazionale, grazie alla quale lo stesso ingrediente viene identificato in maniera univoca in tutto il mondo, senza differenze dovute alla lingua o al marchio.

Ma non conta solo il nome, anche l’ordine con cui gli ingredienti compaiono è regolamentato. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce infatti che siano riportati in ordine decrescente di concentrazione fino alla soglia dell’1%.  Significa che i primi ingredienti della lista rappresentano la parte più consistente della formula, mentre al diminuire delle concentrazioni si trovano sostanze meno abbondanti. Ad esempio, se trovi Acqua come primo termine, significa che l’acqua è l’ingrediente principale di quel prodotto (cosa molto comune in creme, shampoo e lozioni).

Un dettaglio importante riguarda gli ingredienti presenti in quantità molto piccole. Qualora la loro concentrazione è inferiore all’1%, la legge permette alla Persona Responsabile di elencarli in ordine libero. In pratica, una volta superata tale soglia, non è più obbligatorio rispettare l’ordine decrescente. Per questo motivo, nella parte finale della lista è normale trovare fragranze, coloranti, conservanti o estratti vegetali non più ordinati in base alla quantità. Ciò non significa che non abbiano alcuna funzione, ma che il loro peso nella formula è minore rispetto agli ingredienti principali elencati all’inizio.

Un aspetto da non dimenticare è che non tutti gli ingredienti sono consentiti nei cosmetici. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 include infatti negli allegati II e III l’elenco delle sostanze vietate e l’elenco di quelle ammesse con restrizioni, a tutela della salute del consumatore. Per questo, la formulazione di un cosmetico deve rispettare rigorosi requisiti di sicurezza e non può contenere ingredienti proibiti.

Sono inoltre disponibili applicazioni per smartphone che consentono, per esempio attraverso la scansione del codice a barre o la lettura della lista degli ingredienti, di ottenere rapidamente informazioni sulla composizione del prodotto, andando ad evidenziare l’eventuale presenza di sostanze vietate o in restrizione. Questi strumenti non hanno valore normativo, ma possono rappresentare un ausilio informativo per una scelta consapevole e sicura del cosmetico.

Dal 1° settembre 2025 è entrata in vigore una novità importante per il mondo dei cosmetici. Con il Regolamento (UE) 2025/877, l’Unione Europea ha aggiornato il Regolamento (CE) 1223/2009 e ha inserito due sostanze – il TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e il DMTA (Dimethyltolylamine) – nell’Allegato II, cioè l’elenco degli ingredienti vietati.
La decisione nasce dalle valutazioni dell’ECHA (European Chemicals Agency), l’ente deputato alla valutazione delle sostanze chimiche nell’UE. In questo caso, ECHA ha esaminato i dati tossicologici relativi al TPO e al DMTA, rilevando potenziali rischi per la salute umana, in particolare per la loro classificazione come CMR, ovvero sostanze che possono essere cancerogene, mutagene o tossiche. Sulla base di queste analisi scientifiche, la Commissione Europea ha adottato il divieto d’uso nei prodotti cosmetici.

Fino a poco tempo fa, il TPO era ampiamente utilizzato nei prodotti per unghie – come gel e smalti semipermanenti – in quanto fotoiniziatore, cioè quella sostanza che, attivata dalla lampada UV, avvia la reazione di polimerizzazione che permette al prodotto di indurirsi e diventare resistente. Il DMTA, invece, veniva impiegato come condizionante, con la funzione di accelerare e rendere più efficiente la polimerizzazione, migliorando l’adesione e la durata del rivestimento. Tuttavia, il DMTA era già noto per i suoi rischi tossicologici, motivo per cui è stato progressivamente messo sotto osservazione e infine vietato nei cosmetici.

Per questo motivo l’Europa ha scelto una linea molto chiara: dal 1° settembre 2025 queste sostanze non possono più essere presenti nei cosmetici, né vendute né utilizzate. E non c’è un periodo di transizione: anche i prodotti già sugli scaffali o nelle scorte devono essere eliminati.

Il cambiamento riguarda in modo particolare chi lavora nel settore della ricostruzione e cura delle unghie, ma interessa anche chi utilizza questi prodotti a casa. È quindi fondamentale prestare attenzione a ciò che si ha a disposizione.

Il consiglio è semplice: controllare sempre l’elenco degli ingredienti. Se trovi scritto Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide o Dimethyltolylamine, significa che quel prodotto non è più a norma e non dovrebbe essere più utilizzato.

Per i professionisti è una responsabilità verso i propri clienti e la propria attività; per i consumatori è una garanzia di sicurezza per la salute. In entrambi i casi, fare attenzione oggi significa evitare rischi domani.

Quando osservi l’etichetta di un cosmetico e leggi la lista degli ingredienti, stai consultando la denominazione ufficiale delle sostanze utilizzate, ordinata in base alla loro concentrazione: dall’ingrediente presente in quantità maggiore fino a quello presente solo in tracce.
Questa lista non è scritta in lingua comune, ma in INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), un sistema internazionale che stabilisce regole uniformi per la denominazione degli ingredienti cosmetici.

Le convenzioni principali sono tre:

· gli ingredienti vegetali o naturali sono indicati in latino (Aloe Barbadensis Leaf Juice), per garantire un riconoscimento univoco della pianta a livello globale;

· le sostanze chimiche, funzionali o trasformate riportano un nome tecnico in inglese o secondo la nomenclatura chimica (Dimethicone, Sodium Chloride);

· i coloranti sono identificati con la sigla CI seguita da un numero del Colour Index internazionale (es. CI 77891 – Titanium Dioxide).

Un aspetto particolare è l’uso dell’asterisco (*) accanto ad alcuni ingredienti. Questa indicazione non è prevista dalla normativa cosmetica europea, ma è spesso adottata dai produttori che seguono disciplinari di certificazione biologica o naturale. In questi casi l’asterisco segnala che quella materia prima proviene da agricoltura biologica o possiede una caratteristica specifica attestata dal certificatore. L’asterisco rimanda sempre a una nota esplicativa in etichetta, del tipo: “* ingrediente da agricoltura biologica” o “*X% degli ingredienti totali provengono da coltivazione biologica”.

L’INCI non rappresenta una scelta stilistica delle aziende, ma un obbligo normativo in Europa e in molti altri Paesi. Ciò garantisce uniformità: lo stesso ingrediente sarà sempre indicato con la medesima denominazione, indipendentemente dal luogo di acquisto.
In altre parole, l’elenco degli ingredienti costituisce il testo, mentre l’INCI ne rappresenta la grammatica e il vocabolario. Comprendere queste regole di base permette di interpretare con maggiore consapevolezza la reale composizione di un cosmetico.

I parabeni sono tra gli ingredienti più discussi del mondo cosmetico. Si trovano in molti prodotti che usiamo ogni giorno: creme, shampoo, deodoranti e trucchi. Il loro compito è semplice ma fondamentale: conservare il prodotto e mantenerlo sicuro nel tempo, evitando la formazione di batteri, funghi o muffe che potrebbero alterarlo o renderlo poco igienico.

Nonostante siano impiegati da decenni, i parabeni hanno generato nel tempo domande e preoccupazioni, spesso legate alla loro possibile influenza sul sistema ormonale o sulla salute. Questi dubbi nascono da studi di laboratorio che hanno evidenziato una lieve attività simile a quella degli ormoni femminili, ma a concentrazioni molto più alte rispetto a quelle utilizzate nei cosmetici. Gli esperti sottolineano che, alle dosi impiegate nei prodotti cosmetici, non vi sono evidenze di rischi per la salute umana.

Per garantire la sicurezza dei consumatori, l’Unione Europea ha esaminato con attenzione ogni tipo di parabene. Alcuni sono stati vietati, mentre altri sono stati autorizzati solo entro limiti precisi. Le concentrazioni massime consentite e l’elenco completo dei conservanti ammessi, compresi i parabeni, sono riportati nell’Allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Sull’etichetta i parabeni si riconoscono facilmente perché i loro nomi terminano con la parola “paraben”, come methylparaben o butylparaben. Leggere l’elenco degli ingredienti (INCI) è il modo più semplice per sapere se un prodotto li contiene e per fare scelte consapevoli.

Oggi, i parabeni autorizzati sono considerati sicuri alle concentrazioni stabilite dalla normativa europea. Le valutazioni scientifiche vengono aggiornate periodicamente dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS), al fine di assicurare che i cosmetici restino sicuri anche alla luce delle nuove ricerche.

In sintesi, i parabeni servono a mantenere i cosmetici stabili e privi di contaminazioni. Alcuni non sono più permessi, altri continuano a essere utilizzati in modo controllato. Conoscere il loro ruolo e sapere dove trovarli sull’etichetta aiuta a scegliere in modo informato, basandosi su dati scientifici e non su timori o mode del momento.

Forse non tutti sanno che, in Europa, esiste un sistema dedicato alla sicurezza dei consumatori: si chiama RAPEX, oggi conosciuto come Safety Gate, ed è una rete di allerta rapida che collega tutti i Paesi dell’Unione Europea (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Il suo compito è semplice ma fondamentale: identificare e segnalare rapidamente i prodotti pericolosi presenti sul mercato, così da poterli ritirare o richiamare prima che causino danni.

Il sistema copre una vasta gamma di prodotti di consumo — giocattoli, elettrodomestici, abbigliamento, articoli per bambini, dispositivi medici e anche cosmetici.
Quando un Paese membro individua un prodotto che può rappresentare un rischio per la salute o la sicurezza (ad esempio un rossetto contenente sostanze vietate o una crema che causa irritazioni), invia una notifica al Safety Gate.

Ogni segnalazione contiene informazioni molto dettagliate:

· il nome del prodotto e del marchio,

· il tipo di rischio (chimico, fisico, microbiologico, ecc.),

· le misure adottate dal Paese che ha segnalato (ad esempio ritiro dal mercato, richiamo dei lotti, divieto di vendita).

Tutte queste informazioni vengono poi pubblicate online, in modo che anche i consumatori possano consultarle facilmente. È possibile cercare i prodotti segnalati per nome, categoria o tipo di rischio, così da sapere se un determinato articolo è stato giudicato non sicuro.

Il vantaggio? Una maggiore trasparenza e tutela per chi acquista: il sistema permette di reagire in fretta e ridurre i rischi legati all’uso di prodotti potenzialmente dannosi.
Nel settore cosmetico, in particolare, il Safety Gate rappresenta uno strumento prezioso per monitorare la presenza di ingredienti vietati, contaminazioni batteriche o errori di etichettatura che possono compromettere la sicurezza del consumatore.

Puoi consultare direttamente la banca dati delle segnalazioni europee qui:
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?resetSearch=true

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Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2025, 08:24