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FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI

La Legge Regionale n.11/2003  prevedeva che le persone in possesso del libretto sanitario, valido alla data dell’entrata in vigore della legge, acquisissero l’attestato di  formazione entro il 31/12/2006.
Con successiva D.G.R. n.342 del 1/3/2004 la Regione  chiariva i criteri e le modalità per l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato.
Per tale motivo a partire dal 2004 l’Azienda USL di Ferrara garantisce
• l’erogazione dei Corsi di Formazione  presso le sedi di Ferrara, Tresigallo, Comacchio e Cento con la finalità di coprire, senza liste d’attesa,  il bisogno formativo locale;
• l’accreditamento di corsi organizzati da Associazioni/Strutture esterne;
• il rilascio delle certificazioni agli aventi diritto.

 

 ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE

I corsi sono gratuiti. Hanno una durata di circa tre ore, al termine delle quali i candidati dovranno superare un esame scritto con domande a risposte multiple.

Per accedere ai corsi é d'obbligo la prenotazione, presso : 

- i Centri Unici di Prenotazione (C.U.P.) degli Ospedali dell' Azienda U.S.L. Ferrara;

- le farmacie della provincia di Ferrara;

Le sedi dei corsi sono :

-  Ferrara, presso la sede del Dipartimento di Sanità Pubblica via F. Beretta n.7

- Cento, presso la sede A.U.S.L. via XXV Aprile n.1/B

- Comacchio, presso la sede U.O.I.A.N. via Trepponti n.15

- Tresigallo, presso la sala Polivalente dell'Ospedale Specializzato R.S.A. P.le Forlanini n.5

 

CHI DEVE MUNIRSI DI ATTESTATO 

 Mansioni con obbligo di Attestato di formazione valido tre anni

Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie), Pasticceri; Gelatai (produzione); Addetti alle gastronomie (produzione e vendita); Addetti alla produzione di pasta fresca; Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e mungitori; Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti)  delle carni , del pesce e dei molluschi; Salumieri; Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio).

Mansioni con obbligo di Attestato di formazione valido quattro anni 

Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli; Baristi (ad esclusione  della sola somministrazione di bevande); Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi; Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.

 

Mansioni senza obbligo di Attestato di formazione

Addetti ad altre lavorazioni non comprese nei gruppi A) e B); Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande; Addetti all’imballaggio delle uova; Addetti all'industria conserviera; Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici; Addetti alla produzione delle paste alimentari secche; Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande; Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive; Addetti alla vendita del pesce; Addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale (torrefazione caffè, tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele, produzione caramelle e affini, lavorazione e confezionamento funghi freschi e secchi, ); Camerieri; Lavapiatti; Personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie; Personale docente nelle strutture scolastiche; Promoter; Tabaccai e farmacisti; Trasportatori/magazzinieri;

Eccezioni :

Gli addetti alle sagre e feste popolari in cui si effettua preparazione e somministrazione in loco di alimenti, sono esclusi dall’obbligo dell’attestato di formazione, in funzione dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente che esercita tali attività nell’ambito della manifestazione.

Alla scadenza, i soggetti interessati sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento finalizzato al rinnovo dell’attestato medesimo.

I seguenti titoli di studio consentono di ritenere soddisfatto il requisito del possesso dell’attestato di formazione:

- diploma di scuola alberghiera e diploma di perito agrario;

- laurea in: medicina e chirurgia, scienze biologiche (o titolo equipollente), farmacia, medicina veterinaria, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (o titolo equipollente), assistente sanitario (o titolo equipollente), infermieristica (o titolo equipollente), scienze e tecnologia alimentare (o titolo equipollente), dietistica (o titolo equipollente), agraria (o titolo equipollente), scienza e tecnologia delle produzioni animali (o titolo equipollente);

Il Dipartimento di Sanità Pubblica può valutare come utili altri titoli di studio, qualora risulti da documentazione ufficiale del percorso formativo, il superamento di almeno un esame in discipline attinenti i rischi biologici collegati al consumo di alimenti.

Le persone in possesso dei titoli di cui sopra non sono soggette all’obbligo della frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento. Ad essi sarà rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, su richiesta dell’interessato, dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio, valida ai fini della Legge Regionale n. 11/2003 in sostituzione dell’attestato di formazione.

Corso di formazione interno rivolto alle Assistenti sanitarie dedicate alla formazione alimentaristi

                                                      27 maggio 2009 

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